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Avviso di modifica del bando di gara: modalità di pubblicazione


Ogni rettifica riguardante il contenuto di un bando di gara, è priva di efficacia nei confronti delle imprese concorrenti, ove non sia portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4916 del 23 novembre 2016.

Nel caso di specie la stazione appaltante, dopo aver pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale, aveva disposto la modifica dei requisiti a suo tempo fissati nella lex specialis originaria mediante un avviso pubblicato sul proprio sito web.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, le modifiche alla disciplina di gara richiedono, per ragioni di coerenza normativa, l’impiego di un identico sistema di pubblicizzazione.

Tale regola (che impone l’identità delle forme di pubblicità) è espressione del principio di reciproca correttezza, che deve improntare i rapporti tra stazione appaltante ed imprese partecipanti alla selezione.

Ferma restando, dunque, la necessità di procedere alla pubblicazione della rettifica con le medesime modalità procedurali adottate per la pubblicazione del bando, deve rilevarsi che la stazione appaltante, una volta accertata la necessità di una rettifica del bando di gara che comporti modifiche sostanziali alla procedura, è tenuta a prorogare i termini originari per la ricezione delle offerte (articolo 79, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016).

Ne discende, quindi, che la stazione appaltante dovrà procedere, in sede di rettifica, ad indicare i nuovi termini di presentazione delle offerte.

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