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Inconferibilità di incarichi: l’Anac non ha alcun potere di “ordine”


Spetta esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) il potere di dichiarare la nullità di un incarico ritenuto inconferibile ed assumere le conseguenti determinazioni.

L’Anac, mediante il potere di generale vigilanza ed indirizzo riconosciutogli dal d.lgs. 39/2013, può suggerire, dissuadere, indirizzare il responsabile, ma non può obbligarlo ad adeguarsi alle sue considerazioni utilizzando il potere d’ordine.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma con la sentenza n. 11270 del 14 novembre 2016 con la quale sono stati chiariti i rapporti, le competenze e le responsabilità spettanti, rispettivamente, all’Anac e al Responsabile per la prevenzione della corruzione in materia di inconferibilità di incarichi.

Nel caso di specie, l’Anac aveva rilevato l’inconferibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013, in relazione alla nomina del Presidente di un Consorzio, ente pubblico economico.

L’Anac, quindi, aveva ordinato al RPC del Consorzio di avviare un procedimento nei confronti del Presidente dell’ente, nell’ambito del quale contestare le rilevate cause di inconferibilità al fine di dichiarare la nullità della nomina, nonché irrogare la sanzione inibitoria prevista dall’art. 18 del d.lgs. 39/2013.

Dopo aver avviato il procedimento di contestazione nei confronti del Presidente, il RPC del Consorzio aveva disposto l’archiviazione del procedimento medesimo, stante l’assenza di deleghe gestionali dirette in capo al presidente tali da giustificare l’inconferibilità.

L’Anac, non ritenendo corrette le valutazioni svolte dal RPC sulla conferibilità dell’incarico, aveva ordinato al Commissario ad acta, frattanto nominato dalla Giunta regionale, di annullare il provvedimento di archiviazione assunto dal responsabile anticorruzione del Consorzio.

Come evidenziato dai giudici amministrativi nessuna disposizione, tanto della legge delega 190/2012 quanto del d.lgs. 39/2013, attribuisce all’Anac il potere di ordinare l’adozione di determinati atti in relazione al conferimento di incarichi e, soprattutto, di predeterminarne il contenuto.

La disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013 assolve all’intento di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi ed i conflitti di interesse, salvaguardando l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche.

A tal fine il decreto (e la legge delega a monte) prevede regimi di incompatibilità e di preclusione temporanea della possibilità di ricevere nomine (inconferibilità), e ciò al fine di salvaguardare l’interesse pubblico volto a prevenire qualsiasi situazione, anche solo meramente potenziale, di conflitto di interesse tra coloro che ricoprono (o saranno chiamati a ricoprire) incarichi amministrativi dopo l’espletamento di mandati elettivi (o la candidatura a cariche pubbliche).

In tal modo la finalità perseguita dal legislatore delegato è stata quella di scongiurare, tramite la formulazione di un giudizio prognostico ex ante, che lo svolgimento di determinati incarichi e/o funzioni, individuati nel rispetto dei criteri posti dalla legge di delega (legge n. 190/2012) potesse agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli in vista del successivo conferimento di incarichi dirigenziali e assimilati e, di conseguenza, potesse comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita.

L’art. 16 del d.lgs. 39/2013 delinea chiaramente il ruolo e i compiti dell’Anac in materia di inconferibilità di incarichi e li descrive nei termini dell’esercizio di un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto, rafforzato attraverso il riconoscimento di forme di dissuasione e di indirizzo dell’ente vigilato, che possono addirittura condurre alla sospensione di un procedimento di conferimento ancora in fieri (comma 2).

All’Anac è inoltre attribuita, dal comma 3 dell’articolo 16, una funzione consultiva, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.

Tale norma non contempla alcun potere di ordine ma solo di ispezione e vigilanza.

Riconoscere all’Anac un potere così penetrante e incisivo, tale da predeterminare il contenuto del provvedimento di competenza del RPC, si porrebbe al di fuori del rispetto del principio di legalità.

L’accertamento dell’inconferibilità presuppone l’esercizio di una puntuale attività istruttoria, di competenza esclusiva del RPC, riguardante la natura dell’incarico conferito ed il contenuto del potere spettante al soggetto nominato, al fine di definirne o meno la riconducibilità al novero degli incarichi non conferibili in base alla legge.

Accertata, all’esito del relativo procedimento, la sussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico, il RPC ha il compito di dichiarare la nullità degli atti di conferimento e la sussistenza della responsabilità dell’organo che ha conferito l’incarico, al quale deve essere applicata la diversa sanzione interdittiva.

Il RPC è dunque il soggetto cui la legge riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell’incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.

All’interno dell’esercizio di tale potere si innesta una possibile dialettica tra l’Anac e l’ente in relazione alle valutazioni compiute, che può spingersi fino a suggerire al responsabile una correzione al suo operato ma non ad obbligarlo ad adeguarsi alle considerazioni svolte dall’Autorità.


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