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Piemonte, del. n. 77 – Compenso incentivante ICI


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare l’intero importo del fondo 2014 (peraltro insufficiente) al personale dell’ufficio tributi che si è occupato del recupero dell’evasione tributaria ICI sul fondo 2014.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 77/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre 2016, hanno ribadito che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell’ICI devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa del fondo per la contrattazione integrativa in quanto potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa.

Nello specifico, per il periodo 2011-2013 e, per espressa proroga, anche per il 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto ad un duplice ordine di riduzioni: quelle scaturenti dall’obbligo di rispettare il tetto del 2010 e quelle determinate dalle eventuali cessazioni del personale in servizio, in misura proporzionale.

decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio (secondo i principi espressi sul punto dalla giurisprudenza contabile: Puglia, del. n. 87/ 2014; Lombardia, del. 116/2014).

Dal 1° gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”: ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi (Corte dei conti Puglia, del. n. 53/2015).

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-piemonte-del-n-77-15


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