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Lombardia, del. n. 331 – Riassorbimento personale a seguito di recesso dall’Unione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere, a seguito del recesso dall’Unione, all’assunzione di nuovo personale mediante mobilità (in via prioritaria dall’Unione e in subordine da altro ente) ovvero, in caso di esito negativo della procedura di mobilità, tramite il ricorso a un concorso pubblico.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 331/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre, hanno ribadito che mentre la mobilità (ordinaria) operata tramite passaggio di dipendenti tra enti locali è neutra, l’assunzione incontra il limite del 75% degli oneri relativi ai dipendenti cessati nell’anno precedente (art. 16, comma 1-bis, del d.l. 113/2016, convertito nella legge 160/2016).

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cc-sez-controllo-lombardia-del-n-331-16


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