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Direttore dei lavori/Progettista: la responsabilità per i vizi dell’opera


Il professionista esterno, progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, è responsabile della corretta progettazione e del buon andamento dell’esecuzione tecnica dell’opera con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 305 depositata il 14 novembre 2016.

Nel caso di specie, sulla base di apposita consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio civile, era emerso che il professionista esterno, a cui era stata affidata la progettazione e la direzione lavori per l’ampliamento e adeguamento di un Plesso scolastico comunale adibito a scuola elementare, aveva redatto un progetto privo di adeguato esame della struttura sottostante (nella specie sovrapponendo carichi che la medesima non era in grado di sopportare) e consentito successivamente, nel corso dell’esecuzione dei lavori, che l’impresa appaltatrice eseguisse le opere senza alcun reale controllo (per asseriti contrasti con l’impresa stessa).

Viste le incertezze sulla reale capacità strutturale e statica dell’edificio scolastico, l’amministrazione ne aveva interdetto l’uso.

La società appaltatrice per l’esecuzione delle opere è stata condannata in sede civile al risarcimento dei danni in favore del Comune, mentre nei confronti del progettista/direttore dei lavori e del collaudatore era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, comportanti l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa.

Di conseguenza, per i danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (S.U. 340/2003; in tal senso, Corte dei conti, sezione centrale di appello, sentenza n. 3/2014).

Diversamente, il progettista dell’opera pubblica svolge un incarico meramente privatistico di prestazione d’opera professionale da cui non nasce alcun rapporto di servizio con la pubblica amministrazione committente che sia idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti (Corte di Cassazione, ordinanza n. 18691/2016).

Tuttavia, nel caso in cui il medesimo soggetto rivesta contemporaneamente l’incarico di progettista e di direttore dei lavori, non essendo possibile scindere le giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario, la competenza per la complessiva attività professionale spetta alla Corte dei conti (Cass. SS.UU. n. 28537/2008; n. 7446/2008; n. 16240/2104).

Leggi la sentenza
cc-giur-lazio-sent-n-305-16


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