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Imposta di soggiorno: illegittimo l’incremento disposto per sanare il bilancio comunale dissestato


E’ illegittima, in quanto contrastante con il principio di proporzionalità e di buon andamento dell’amministrazione, la scelta del comune di procedere ad un innalzamento indifferenziato delle tariffe dell’imposta di soggiorno (fino alla misura massima consentita dalla legge) in conseguenza della dichiarazione di dissesto e quindi della situazione di grave criticità finanziaria dell’ente.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 2383 del 15 novembre 2015, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dai proprietari delle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Viareggio che avevano richiesto l’annullamento della delibera del commissario prefettizio con la quale era stata rideterminata la misura dell’imposta di soggiorno applicando, sulla base dell’unico criterio della classificazione in stelle delle strutture alberghiere, la tariffa massima consentita dalla legge ed eliminando la graduazione della detta imposta di soggiorno in base ai periodi di alta, media e bassa stagione.

Tale incremento tariffario è stato ritenuto ingiustificato, eccessivo, discriminatorio e penalizzante per gli operatori del territorio comunale, nonché idoneo a determinare effetti distorsivi sulla concorrenza nel mercato dei servizi alberghieri (in contrasto con i principi comunitari di concorrenza, non discriminazione e libera prestazione dei servizi)

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’amministrazione è tenuta, per legge, a graduare l’entità del tributo nel rispetto del principio di proporzionalità.

Da tenere in considerazione, inoltre, il rapporto con il principio di buon andamento dell’amministrazione, dato che una scelta di minor impatto per cittadini ed imprese costituisce il massimo interesse dell’autorità pubblica, sia perché meno onerosa per il sistema economico nel suo complesso, sia perché più agevolmente accettabile per i suoi destinatari.

In tal modo è possibile valutare l’azione amministrativa in un’ottica di efficienza non solo interna, attinente all’impiego delle risorse, ma anche esterna, in relazione ai costi sopportati dai privati.


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