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Puglia, del. n. 167 – I diritti di rogito competono ai soli Segretari di fascia C


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014, in particolare sulla possibilità, per gli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, di riconoscere al Segretario comunale di fascia A in servizio i diritti di rogito per i contratti stipulati dal Comune e rogati dallo stesso Segretario.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 167/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 novembre hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 21/2015, secondo il quale “i diritti di rogito competono ai soli Segretari di fascia C”.

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cc-sez-controllo-puglia-del-n-167-16


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