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Appalti: indicazioni operative per la verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti


L’Anac, con un comunicato pubblicato il 14 novembre 2016, ha fornito indicazioni operative di massima sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’articolo 80 del d.lgs.  50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti mediante utilizzo del modello di DGUE.

Sotto il profilo soggettivo, l’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 ha esteso il controllo sull’assenza delle condanne penali prevedendo che, nelle società di capitali, oltre a direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci, siano verificati anche i “membri del consiglio di amministrazione cui  sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza”, oltre ai  “soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di direzione o di controllo”.

In considerazione del fatto che l’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza», la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

  • ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
  • ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
  • ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Devono, inoltre, essere verificati tutti i “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo”, ovvero coloro che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d.l.gs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico  distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione.

Il possesso dei requisiti da parte di ciascun dei soggetti individuati dalla norma deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante l’utilizzo del modello DGUE, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (da richiedere successivamente, al momento della verifica delle dichiarazioni rese).

 


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