Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, del. n. 87 – Spesa per incarichi dirigenziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare se il limite per le assunzioni di personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile sia applicabile anche agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 110, comma 1 e 2, del Tuel.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 87/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, hanno evidenziato che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, ovvero nell’ambito della dotazione organica, sono esclusi dalle limitazioni previste dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (ex comma 1-quater dell’articolo 16, del d.l. 113/2016, aggiunto in sede di conversione dalla legge 160/2016).

Diversamente, l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito in base all’art. 110, comma 2, del TUEL, ovvero al di fuori della dotazione organica, è assoggettate al limite di spesa previsto per il personale con forme di lavoro a tempo determinato o flessibile.

Tuttavia, nel caso in cui la spesa per la retribuzione dell’incarico dirigenziale sia finanziata con il contributo di soggetti pubblici esterni (e quindi non comporti alcun aggravio finanziario per il bilancio dell’ente), la stessa può essere esclusa dal calcolo delle capacità assunzionali dell’ente.

Si segnalano i ns. seminari in materia di personale, consulta la ns. pagina dedicata ai corsi in programma

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-87-16


Richiedi informazioni