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Ritiro della gara per fatto colpevole della stazione appaltante: danno risarcibile


La cattiva gestione dei tempi e dell’organizzazione del procedimento di gara consente di affermare la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante.

Questo quanto espresso dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 4300 del 14 settembre 2016.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva comunicato alla società risultata aggiudicataria provvisoria l’impossibilità di concludere il procedimento di gara e, dunque, la revoca degli atti di gara per due distinte ragioni di interesse pubblico: la prima connessa all’accertamento del mancato rispetto dei termini fissati per l’erogazione dei finanziamenti regionali necessari per l’esecuzione delle opere, la seconda riconducibile all’inidoneità del progetto posto a base di gara.

Tali motivazioni sono state ritenute dai giudici amministrativi idonee e sufficienti a giustificare il ritiro dell’intero procedimento.

Tuttavia, considerato il comportamento complessivo tenuto della stazione appaltante, poi sfociato nella revoca degli atti di gara (ovvero i ritardi durante la fase di pubblicazione della lex specialis e nel consequenziale slittamento dei termini di partecipazione, nonché la lenta celebrazione delle attività di esame delle offerte, dichiaratamente ricondotta a problemi di tipo organizzativo interno), l’ente è stato condannato a risarcire l’impresa cui era stata revocata l’aggiudicazione provvisoria.

Nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l’amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le norme dettate nell’interesse pubblico ma anche le norme generali sulla correttezza di cui all’art. 1337 Cod. civ. prescritte dal diritto comune (la violazione delle quali fa nascere appunto la responsabilità precontrattuale).

Pertanto, se durante la fase formativa del contratto la pubblica amministrazione viola quel dovere di lealtà e di correttezza, ponendo in essere comportamenti che non salvaguardano l’affidamento della controparte (anche colposamente, perché non occorre un particolare comportamento di malafede, né la prova dell’intenzione di arrecare pregiudizio all’altro contraente) in modo da sorprendere la sua fiducia sulla conclusione del contratto, essa risponde per responsabilità precontrattuale.

Infatti la responsabilità precontrattuale, come chiarito dalla giurisprudenza, è una responsabilità da comportamento, non da provvedimento, che presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative.

Nel caso di specie, essendosi il procedimento di gara arrestatosi prima dell’aggiudicazione definitiva per fatto colpevole della stazione appaltante, il Tar ha stimato il danno nel 3% della base d’asta (in termini di lucro cessante).

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