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Lombardia, del. n. 287 – Compenso revisore dei conti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di corrispondere al revisore dei conti l’importo richiesto per il periodo 2012-2014.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 287/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 ottobre, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 11/2016 secondo cui il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell’organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’articolo 241 del Tuel nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia.

In maggior dettaglio, al fine di stabilire se il vincolo di finanza pubblica fissato dall’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/10 trovi o meno applicazione in una fattispecie concreta, occorre preliminarmente verificare se l’incarico di revisore contabile è stato conferito prima o dopo l’entrata in vigore del vincolo finanziario medesimo.

Nel primo caso, anche se l’incarico è scaduto successivamente, non trova applicazione l’art. 5, comma 5, d.l. 78/10.

Nel secondo caso, invece, trova applicazione il principio della gratuità dell’incarico (salvo il rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza che non superino i trenta euro a seduta) a meno che l’organo di revisione non sia stato nominato con il nuovo sistema di reclutamento mediante sorteggio.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-lombardia-del-n-287-16


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