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Il principio di rotazione per le gare sotto soglia


Nelle gare sotto soglia, il rispetto del principio di rotazione, normativamente prescritto, legittima e giustifica il mancato invito della ditta che ha effettuato il servizio nell’anno precedente.

Questo il principio espresso dal Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 419 del 4 ottobre 2016, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da un’impresa che era risultata affidataria per un anno di un servizio strumentale all’organizzazione di manifestazioni culturali (allestimento palchi) e che non era stata invitata alla procedura sul Mepa per l’affidamento del servizio dell’anno successivo.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’articolo 36, comma primo, del d.lgs. 50/2016, che prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”, a cui si affianca quello di trasparenza e di parità di trattamento, osta alla formazione di rapporti privilegiati fra le stazioni appaltanti e alcune imprese.

Trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale.

Tale restrittiva interpretazione risulta in linea con le osservazioni avanzate dal Consiglio di Stato nel parere sulle Linee guida elaborate dall’Anac concernenti l’affidamento dei contratti pubblici “sotto-soglia”.


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