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Basilicata, del. n. 41 e 42 – Amministratori: assicurazione e rimborso spese legali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 5 dell’articolo 86 del Tuel in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori dell’ente locale.

I magistrati contabili della Basilicata, con le deliberazioni n. 41 e 42 del 2016, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre, hanno chiarito che il novellato comma 5 dell’articolo 86 del Tuel non impone al Comune una spesa obbligatoria (com’è invece stabilito nei precedenti commi per il caso degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi (obbligatori) o per il caso del rimborso al datore di lavoro della quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto), bensì facoltizza il Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Secondo i magistrati contabili, l’esplicito richiamo agli “oneri” a carico della finanza pubblica, piuttosto che alla “spesa”, che ha un significato tecnico-contabile molto più specifico, è da intendere nel senso che a dover essere salvaguardato è il complessivo equilibrio finanziario dell’ente, almeno per la parte corrente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che è partecipe di quell’equilibrio.

In sostanza, il legislatore usa ellitticamente la frase “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” per significare che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente.

Di conseguenza, la disposizione non preclude la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista)

A tutela e a garanzia dell’imparzialità, è necessario che gli amministratori adottino, ove non esistente, il disciplinare contenente i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione del rimborso, nei limiti dello stanziamento.

Leggi le deliberazioni
cc-sez-controllo-basilicata-del-n-41-16
cc-sez-controllo-basilicata-del-n-42-16


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