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Gare: i criteri di selezione utilizzabili per la valutazione dell’offerta tecnica


La preparazione professionale e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto può essere di ausilio nella valutazione dell’offerta tecnica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3970 del 27 settembre 2016, chiamato ad esprimersi sul divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara non preclude, in assoluto, la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, le esperienze pregresse del personale impiegato nell’appalto, in quanto aspetto atto a valorizzare l’offerta sotto il profilo qualitativo.

Naturalmente l’esperienza può riguardare solo i singoli dipendenti o il team di lavoro impiegato nell’appalto, ma non certamente l’impresa che partecipa alla gara, la cui esperienza deve essere valutata esclusivamente ai fini della sua ammissione, non potendo la medesima essere di ausilio nella valutazione dell’offerta tecnica.

In altri termini, è possibile prevedere elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara), nella misura in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano illuminare la qualità dell’offerta.

Tale approdo è quello che meglio assicura l’equilibrio tra le esigenze di garanzia di qualità ed efficienza proprie della stazione appaltanti con quelle di protezione della concorrenza ed in particolare delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato.

Interpretazione, questa, confermata dal Nuovo codice Appalti (d.lgs. 50/2016) che, all’articolo 95, comma 6, lett e), contempla fra i criteri di selezione utilizzabili, proprio “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto”.

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