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Appalti: niente esclusione se le prescrizioni del bando ingenerano confusione


In presenza di clausole del bando o del disciplinare ambigue e contraddittorie la legge di gara non va annullata, ma applicata in termini ragionevoli e compatibili con il principio del favor partecipationis.

In particolare, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole all’ammissione alla gara invece che quella che tenda all’esclusione del concorrente.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte con la sentenza n. 987 dell’8 luglio 2016.

Nel caso di specie l’Unione di Comuni aveva avviato, per conto di due enti, una procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico, articolata mediante un capitolato speciale unico per entrambi i Comuni e due bandi distinti per ciascuno di essi.

Nonostante la diversa consistenza numerica della popolazione scolastica dei due enti, rapportata alla diversa consistenza demografica dei due Comuni, le clausole relative ai requisiti di partecipazione non erano state differenziate.

All’esito della procedura, l’impresa che aveva in precedenza gestito il medesimo servizio messo a gara per il comune più piccolo, e che era risultata aggiudicataria, era stata esclusa a causa del mancato possesso del requisito afferente la professione di trasporto su strada effettuato con autoveicoli abilitati al trasporto di più di nove passeggeri, in quanto l’impresa era invece abilitata al trasporto soltanto fino a nove persone, conducente compreso.

I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la revoca della suddetta aggiudicazione provvisoria, definendola “il frutto di un’interpretazione irragionevole e sproporzionata della legge di gara”.

Considerata l’oggettiva ambiguità e contraddittorietà della legge di gara, che imponeva il possesso di un requisito palesemente sproporzionato e sovradimensionato rispetto all’effettiva natura e all’oggetto del servizio oggetto di gara, la stazione appaltante avrebbe dovuto disapplicare tale irragionevole previsione.

In altri termini, quando l’errore commesso dai concorrenti è ingenerato dalla stessa equivoca formulazione del bando, deve essere privilegiata l’interpretazione favorevole al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale.

In pratica, l’esigenza di favorire una più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali rappresenta un canone ermeneutico per la soluzione di dubbi interpretativi nel caso di clausole di contenuto equivoco o perplesso.


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