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Liguria, del. n. 73 – Internalizzazione servizio farmaceutico gestito a mezzo azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dei vincoli in materia di spesa di personale, in riferimento all’ipotesi di internalizzazione del servizio farmaceutico gestito a mezzo di azienda speciale.

L’ente, dopo aver premesso di aver avviato il procedimento finalizzato a revocare l’affidamento della gestione della farmacia a titolarità comunale all’azienda speciale in precedenza all’uopo istituita (e per la quale è conseguentemente in corso la fase di liquidazione), al fine di assumere la gestione in economia della farmacia stessa, ha chiesto se:

–          in seguito all’inserimento nel proprio organico del personale assunto dall’azienda speciale previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche, sia possibile integrare l’ammontare dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata superando il tetto massimo costituito dal corrispondente importo determinato per il 2015;

–          sia possibile rideterminare in aumento il budget destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato riconosciuta ai dipendenti titolari di posizioni organizzative, al fine di attribuire un nuovo incarico a tale titolo al farmacista che attualmente nell’azienda speciale ricopre il ruolo di direttore della farmacia percependo una correlata indennità di direzione;

–          le unità lavorative non trasferibili nei ruoli dell’Ente (in quanto assunte dall’azienda senza previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche) possano essere comunque sostituite con nuove assunzioni, nonostante l’ente non abbia avuto cessazioni nell’anno 2015;

–          sia possibile rideterminare il tetto massimo di spesa per le forme di lavoro determinato e flessibile, previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e corrispondente alla spesa sostenuta nell’anno 2009, conteggiando anche la spesa assunta a tale titolo dall’azienda speciale nel corso dello stesso anno di riferimento.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 73/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 luglio, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riproducendo sostanzialmente la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010) stabilisce un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, il quale:

a)      non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

b)      deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Tale tetto di spesa, secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, non è derogabile neppure nel caso di aumento dell’organico dell’Ente collegato alla reinternalizzazione di servizi o funzioni in precedenza trasferite (per esempio, a Unioni di Comuni o Consorzi), con conseguente rientro delle unità lavorative a suo tempo cedute.

Ciò sarebbe possibile solo nel caso in cui l’ente avesse ridotto in misura proporzionale, al momento del passaggio dei propri dipendenti ad altro organismo, l’ammontare del fondo per la contrattazione collettiva.

Eventualità da escludere nel caso in cui la farmacia comunale risulti gestita a mezzo di azienda speciale sin dall’origine e, dunque, il personale sia stato assunto da quest’ultima nel corso della propria attività.

Come ribadito dai magistrati contabili, “né l’esercizio del servizio farmaceutico mediante gestione in economia, né l’avvenuta internalizzazione di servizi precedentemente affidati da soggetti esterni con gli eventuali effetti positivi sul piano della razionalizzazione della spesa, costituiscono giustificazione sufficiente a consentire deroghe all’applicazione delle disposizioni legislative statali finalizzate al contenimento della spesa per il personale”.

Di conseguenza, è necessario rispettare le condizioni per il turn over poste dall’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che prevede, come regola generale per gli anni 2016-2018, la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nel limite annuale di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni dell’anno precedente.

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, il principio del consolidamento delle spese non può operare con riferimento al vincolo specifico fissato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (Corte dei conti Lombardia, del. n. 502/2012, n. 400/2013, n. 447/2013).

Pertanto, in relazione all’internalizzazione del servizio di farmacia, solo la verifica del rispetto da parte dell’Ente del vincolo posto dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 può avvenire conteggiando la spesa in precedenza sostenuta dall’azienda speciale per il personale poi assorbito nell’organico dell’Ente, sia in sede di determinazione della base di spesa di riferimento, sia in sede di rilevazione della spesa dell’esercizio oggetto di osservazione (Corte dei conti, sez. Liguria, del. n. 78/2015).

Al contrario, non può essere invece riconosciuta un’analoga possibilità di omogeneizzare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione del limite alla spesa per lavoro determinato o flessibile posto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 73 -16

 


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