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Basilicata, del. n. 29 – Commissioni locali per il paesaggio: area a rischio corruzione


Un ente ha chiesto un parere in merito all’individuazione dei vincoli finanziari sottesi alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio istituite ai sensi dell’articolo 148 del d.lgs. 42/2004.

L’ente ha premesso di aver fatto ricorso a professionisti esterni per mancanza al proprio interno di personale idoneo per l’espletamento delle funzioni demandate alla commissione (sulla base delle direttive della Giunta regionale secondo cui le commissioni devono essere composte da “tecnici esterni all’amministrazione e in ogni caso non facenti parte della Sportello unico per edilizia”.

Ha chiesto, dunque, se sia possibile riconoscere ai componenti esterni la commissione un rimborso delle spese documentate (spese di viaggio) ancorandolo comunque ad un limite massimo.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 29/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 luglio, hanno evidenziato che il d.lgs. 42/2004, all’articolo 146, attribuisce alla Regione l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, consentendo alla stessa tuttavia di delegarne l’esercizio ad una pluralità di enti tra cui i Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative (antagoniste) in materia urbanistico- edilizia.

Gli enti delegati, pur dotati di una struttura “interna” adeguata, ai fini dell’esercizio in concreto della funzione devono essere “supportati” dalle commissioni locali di paesaggio.

Lo statuto giuridico ed economico delle suddette commissioni è codificato, a livello di coordinate di principio, dal combinato disposto degli artt. 148 e 183, comma 3 del d.lgs. 42/2004, mentre la disciplina di dettaglio è affidata al potere normativo e regolamentare delle regioni.

Nello specifico, l’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 183 fa rientrare la partecipazione alle commissioni nell’ambito dei “compiti istituzionali” dell’amministrazione interessata, vietando la corresponsione di alcun compenso e, comunque, l’invarianza della spesa (nella sua originaria formulazione, vigente sino all’11 maggio 2006, la disposizione prevedeva, oltre al generico vincolo di invarianza finanziaria, uno specifico vincolo di gratuità della partecipazione alle commissioni previste nel Codice).

Secondo i magistrati contabili tale norma, per come formulata, non preclude in astratto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti per la partecipazione alle commissioni, in quanto trattasi di oneri aventi natura e funzione meramente “restitutoria” e non remunerativa.

Tuttavia, al fine di rispettare il sancito vincolo di neutralità finanziaria, l’ente è tenuto a verificare “a monte”, sin dalla fase di programmazione, la possibilità di neutralizzare tali spese con nuove entrate (ovvero risparmi di spesa) derivanti dall’esercizio della funzione delegata, di cui è parte integrante e sostanziale la commissione locale per il paesaggio.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la natura “istituzionale” delle funzioni svolte e il divieto tombale di remunerazione, sono due requisiti che mal si conciliano con il conferimento di incarichi a titolo onorifico a professionisti privati, e ciò alla luce del generale principio di “autosufficienza” e “valorizzazione” delle risorse interne all’apparato pubblico, del generale principio di onerosità della prestazione lavorativa e, non ultimo, della peculiare connotazione di “zona rischio corruzione” del settore in cui si trovano ad operare le commissioni in esame, in termini di potenziale (ed arbitrario) “ampliamento dei diritti dei privati” ed in relazione al quale (rischio) occorre assicurare – almeno in linea astratta- l’indipendenza ed imparzialità dei componenti le commissioni.

Di conseguenza, i professionisti “esterni” all’amministrazione interessata dovrebbero comunque essere “interni” al comparto pubblico.

Data la rilevanza delle funzioni espletate dalla commissione in termini di “zona a rischio corruzione”, considerato il peculiare settore in cui i componenti si trovano ad operare (quello delle autorizzazioni paesaggistiche) l’ente delegato è tenuto a “mappare” nell’ambito del proprio piano triennale anticorruzione i rischi connessi e ad individuare le misure volte a prevenirli.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 29 -16

 

 


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