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Appalti: DURC regolare fin dalla presentazione dell’offerta


Il Durc richiesto dalla stazione appaltante ai fini del controllo della regolarità contributiva dell’operatore economico partecipante ad una gara d’appalto non può essere regolarizzato.

Questo il principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10 del 25 maggio 2016.

L’articolo 31, comma 8, del d.l. 69/2013 ha introdotto l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) che consente all’impresa richiedente il rilascio della certificazione contributiva, di sanare la propria posizione, prima della definitiva certificazione negativa.

In virtù di tale procedura, l’ente previdenziale, qualora riscontri delle irregolarità, deve invitare l’operatore richiedente a sanare la propria posizione entro il termine di quindici giorni.

Soltanto qualora l’operatore non effettui la regolarizzazione della propria posizione, entro il termine anzidetto, l’ente previdenziale può adottare un durc negativo.

Tale procedura, come ribadito dai giudici amministrativi, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara d’appalto (in tal senso, Adunanza Plenaria, sentenza 6/2016).

Diversamente, si consentirebbe la partecipazione alle gare anche ad operatori che, pur non essendo in regola con il versamento dei contributi previdenziali, attestino falsamente la regolarità della propria posizione nei confronti dell’ente previdenziale

Ciò comporterebbe due conseguenze evidenti: da un lato, l’operatore potrebbe integrare un requisito indispensabile alla partecipazione solo dopo aver preso parte alla gara ed in seguito al suo esito favorevole, a differenza degli altri concorrenti; dall’altro lato, l’autodichiarazione resa in sede di presentazione dell’offerta sarebbe viziata da una intrinseca falsità, di per sé idonea a giustificare l’esclusione dalla procedura.

Inoltre, consentire una regolarizzazione postuma dei requisiti di partecipazione alla gara urterebbe con la impossibilità di perdere i requisiti neanche temporaneamente nel corso della procedura.

Di conseguenza, in presenza di irregolarità contributive, la stazione appaltante è tenuta a escludere il partecipante dalla procedura di gara.


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