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Emilia, del. n. 44 – Ripartizione proventi delle violazioni per eccesso di velocità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della norma che impone l’accantonamento della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dal Codice della strada, da destinare a favore dell’ente proprietario della strada.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile effettuare il calcolo della somma da ripartire sottraendo, prima di effettuare la ripartizione, dalla somma complessivamente incassata tutte le spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all’accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché quelle successive relative alla riscossione della sanzione.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 44/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno chiarito che i proventi devono essere considerati al netto delle spese accessorie connesse ai procedimenti di accertamento ed esazione e, dunque, al netto delle spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all’accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione della sanzione (Corte conti, sez. Umbria, del. n. 66/2014; sez. Toscana n. 104/2010).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 44 -16

 


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