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Veneto, del. n. 266 – Incarichi retribuiti di collaudo inerenti opere pubbliche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 61, comma 9, del d.l. 112/2008 che prevede l’obbligo per il dipendente pubblico a cui viene conferito un incarico di collaudo inerente opere pubbliche di versare il 50% del compenso spettante all’amministrazione presso cui presta servizio.

In particolare l’ente ha chiesto se tale obbligo si applichi solo nel caso che a conferire e a remunerare l’incarico sia un’altra p.a. ovvero trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui a conferire o a remunerare l’incarico sia un soggetto diverso da una p.a.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 266/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno evidenziato l’irrilevanza della provenienza della fonte di finanziamento del corrispettivo.

Il comma 9 dell’articolo 61 del d.l. 112/08, infatti, prevede l’obbligo di riversamento del 50% del compenso ricevuto in ragione non della natura giuridica (amministrazione pubblica o no) del soggetto in favore del quale l’attività è svolta, ma dell’oggetto di quest’ultima, e cioè “attività di componente o segretario di collegi arbitrali” e “collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 266 -16

 


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