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Formazione: riconoscimento dello straordinario per la frequenza ai corsi oltre l’orario di lavoro


L’Aran con il recente orientamento applicativo Ral n. 1446 ha chiarito che le ore che i dipendenti dedicano alla partecipazione a corsi di formazione richiesti o autorizzati dall’ente devono essere considerate a tutti gli effetti come lavorative per cui, l’eventuale superamento del normale orario giornaliero deve essere equiparato alle prestazioni di lavoro straordinario.

Come evidenziato dall’Agenzia nei propri precedenti orientamenti, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’ente o comunque autorizzati dallo stesso, “le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali”.

Da tale indicazione discende in modo sostanzialmente obbligato la conseguenza che “per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario”.

In tal caso il dipendente potrà alternativamente richiedere l’erogazione del compenso per le prestazioni aggiuntive o utilizzare le stesse per il riposo compensativo oppure, nel caso in cui il contratto decentrato lo abbia previsto, potranno essere utilizzato l’istituto della banca delle ore.

 


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