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Giur. Basilicata, sent. n. 18 – Consorzi Industriali assoggettati alla giurisdizione della Corte dei Conti


Gli amministratori e dipendenti dei Consorzi per lo Sviluppo industriale, nonostante il rapporto di lavoro di natura privatistica pacificamente affidato alla cognizione del giudice ordinario, rispondono di fronte alla Corte dei Conti nel caso di cattivo impiego delle risorse pubbliche destinate alle spese per il personale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Basilicata, con la sentenza n. 18 depositata il 26 aprile 2016.

Nel caso di specie i Commissari del Consorzio, con il parere favorevole dei Direttori Generali, avevano provveduto a riconoscere ai dirigenti la retribuzione aggiuntiva incentivante in assenza della necessaria previa determinazione degli obiettivi da conseguire, ed anche “in via anticipata rispetto all’anno di riferimento dell’obiettivo” e senza alcuna verifica dei risultati raggiunti, e pertanto in palese assenza dei presupposti previsti dal CCNL di categoria per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva incentivante.

Come evidenziato dai giudici contabili i Consorzi di sviluppo industriali costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono “enti pubblici economici”, a norma dell’articolo 36 della legge n. 317/1991 e, pertanto, nonostante la natura privatistica del rapporto di lavoro, il corretto impiego delle risorse pubbliche del Consorzio, destinate alle spese per il personale, rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.

La giurisprudenza contabile è costante nell’affermare che, ai fini della erogazione dell’indennità di risultato, è necessario identificare preventivamente gli obiettivi e successivamente verificare i risultati raggiunti.

Ciò in quanto la finalità della retribuzione di risultato non è quella di elargire un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell’ente in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso.

I Commissari e i Direttori Generale dell’ente sono stati quindi condannati a risarcire il danno arrecato alle finanze del Consorzio, avendo provveduto ad un del tutto irragionevole (nonché illegittimo) riconoscimento della retribuzione di risultato, nel primo quadrimestre di ciascun anno “per le attività da espletare”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Giurisd. Basilicata sent. n. 18 -2016


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