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Umbria, del. n. 23 – Compensi professionali dovuti alla avvocatura interna


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla imputazione contabile dell’IRAP, da versare quale sostituto di imposta, in relazione ai compensi professionali dovuti alla avvocatura interna per il caso di sentenza favorevole all’Ente.

In particolare l’ente ha chiesto se l’IRAP debba essere assimilata agli oneri previdenziali, e dunque posta a carico del compenso lordo spettante al dipendente, oppure se vada imputata a carico del bilancio comunale o di altra voce del quadro economico dei lavori incentivati.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 23/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio, hanno confermato il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo giuridico di provvedere al pagamento dell’IRAP grava in capo all’Amministrazione che, pertanto, deve reperire le risorse per finanziare il pagamento dell’imposta nei fondi destinati a compensare l’attività dell’avvocatura comunale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Umbria del. n. 23 -16


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