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Lombardia, del. n. 123 – Fondo 2016: nel tetto anche le risorse per le p.o


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare le risorse a carico del bilancio destinate al parziale finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di p.o., in deroga anche ai limiti disposti dal comma 236 della Legge di Stabilità 2016.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 123/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio, hanno chiarito che nel tetto massimo delle risorse destinabili al trattamento accessorio, negli enti privi di dirigenza, rientrano anche quelle, a carico del bilancio, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i titolari di p.o.

Il comma 236 citato ripropone quasi integralmente la formula contenuta nell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 prevedendo che, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 124/2015, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

In particolare con riferimento all’interpretazione del primo periodo dell’articolo 9, coma 2-bis “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”, ora riproposto dal comma 236 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, il giudice contabile ha richiamato la deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie secondo cui le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’articolo 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di p.o. in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione della norma.

Nella medesima deliberazione è stato sottolineato come tale espressione mostri la volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse.

In questo senso rilevano tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l’idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 123 -16

 


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