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Sicilia, del. n. 83 – Indennità spettante agli organi politici


Un sindaco ha chiesto se la limitazione imposta dal legislatore nazionale sugli oneri degli organismi politici trovi applicazione nell’ordinamento regionale (legge regionale 30/2000).

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 82/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 maggio hanno evidenziato che il legislatore regionale, nell’esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, è intervenuto con propri atti normativi (sia primari che secondari) a disciplinare l’istituto dell’indennità e dei gettoni di presenza dovuti agli amministratori degli Enti locali.

In particolare, l’articolo 19, lett. f), della legge 30/2000 prevede che “l’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità, mensile, spettante per ciascun anno di mandato”.

Successivamente, il legislatore nazionale, con la finalità di ridurre gli oneri degli organismi politici, ha emanato l’articolo 1, comma 719, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che afferma: “L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi”.

Come evidenziato dai magistrati contabili al comma 719 non è stata conferita la qualificazione di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, con la conseguenza che lo stesso non ha la capacità di incidere sulla specifica normativa siciliana recata dall’articolo 19, comma 1, lettera f), della legge 30 del 2000.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 83 -16


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