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Liguria, del. n. 39 – Integrazione del fondo in assenza dell’attestazione del Nucleo di valutazione


La mancata attestazione da parte del Nucleo di Valutazione o del Servizio di Controllo Interno delle risorse inserite nel fondo per le risorse decentrate, derivanti da specifiche operazioni di razionalizzaione e/o di riorganizzazione delle attività, ovvero destinate a premiare il conseguimento di obiettivi “sfidanti”, comporta l’impossibilità giuridica di considerare tali risorse presenti nel fondo e, quindi, l’illegittimità del relativo ampliamento.

Questo il contenuto della pronuncia specifica della Corte dei Conti, sez. Liguria, adottata con deliberazione n. 39 del 22 marzo 2016.

L’art. 15, commi 1 e 2, del CCNL 1 aprile del 1999, tuttora in vigore per la parte normativa, consente di integrare le risorse economiche del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, sino ad un massimo dell’1,2% su base annua del monte salari del 1997, per sostenere “le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi”.

Il successivo comma 4 dell’articolo 15 condiziona tale incremento al previo accertamento, da parte dei Servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di riorganizzazione delle varie attività amministrative, ovvero della sussistenza dei presupposti richiesti dalle norme contrattuali per l’incremento dei fondi (raggiungimento dei prefissati obiettivi di produttività e di qualità).

La certificazione del soggetto competente, che può essere alternativamente il Nucleo di valutazione o il Servizio di controllo interno, svolge, al pari di tutte le funzioni di controllo preventivo – di legittimità o di merito –, condicio iuris di legittimità per l’inserimento delle relative somme nel fondo delle risorse decentrate.

In assenza di attestazione, l’incremento del fondo deve ritenersi illegittimo e l’ente è tenuto a procedere al recupero delle relative somme.

Come evidenziato dai magistrati contabili, tale attestazione non può ritenersi surrogata dalla certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio operata dal Collegio dei Revisori, che ha un ambito diverso di controllo, in quanto diretta ad attestare la legittimità dei costi della contrattazione decentrata con riferimento alla sola situazione finanziaria dell’ente, senza estendersi a verificare l’effettivo concreto aumento delle prestazioni rese dal personale dipendente ed il raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità dei dipendenti che giustificano il godimento del salario accessorio.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 39-16


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