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Puglia, del. n. 75 – Regime sanzionatorio in materia di patto di stabilità interno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di avvalersi, ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, di una gestione associata di un servizio con un altro comune unificando i due uffici e fruendo dell’attività dell’altro ente individuato quale capo convenzione.

L’ente ha premesso di non aver rispettato il patto di stabilità interno.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 75/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 aprile, hanno evidenziato che il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 comporta, tra l’altro, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (articolo 31 della legge 183/2011, confermato dall’articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2016).

Il concetto di “assunzione di personale” deve essere interpretato in maniera estensiva e quindi comprendere non solo la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione inadempiente, ma qualsiasi incremento della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 75-16

 


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