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Sicilia, del. n. 70 – Servizi pubblici a domanda individuale: contribuzione soggetti fruitori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’obbligo della corresponsione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 70/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 aprile, hanno ricordato che l’articolo 112 del Tuel dispone che “gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

Nell’ambito di tale categoria – per la quale valgono i principi di accessibilità universale, non discriminazione e parità di trattamento – una particolare disciplina riguarda i servizi a domanda individuale che sono identificati in tutte quelle attività “gestite direttamente dall’ente”, poste in essere dall’ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge.

Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

Ulteriore conferma della volontà legislativa di escludere la gratuita elargizione per le prestazioni afferenti ai servizi pubblici a domanda individuale è rinvenibile nell’obbligo per gli enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale (articolo 242 del Tuel) di rispettare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (articolo 243 del Tuel).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 70-16


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