Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Società mista: le regole applicative che presiedono all’affidamento diretto di servizi


L’affidamento di un servizio ad una società mista presuppone lo svolgimento di una gara a “doppio oggetto”, avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l’individuazione del determinato servizio da svolgere (delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all’oggetto).

In particolare, non è possibile procedere all’affidamento diretto di servizi a una società mista “generalista” o la cui “missione” sia generica, indeterminata o costituita per l’attribuzione di compiti o servizi non precisamente identificati nelle loro caratteristiche e durata al momento della scelta del socio privato, ancorché selezionato con pubblica gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di stato con la sentenza n. 1028 del 15 marzo 2016.

Nel caso di specie una società mista, pubblico-privata, il cui socio di maggioranza era stato scelto mediante gara ad evidenza pubblica (per il servizio di gestione dell’impianto comunale di trattamento e depurazione delle acque reflue decadenti dalla fognatura comunale), aveva contestato l’operato dell’ente che, in luogo di provvedere all’affidamento diretto alla stessa del servizio di raccolta RSU, aveva indetto una gara per l’individuazione del gestore del servizio di igiene integrata.

La giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, ha chiarito che l’affidamento diretto di un servizio a una società mista non è incompatibile con il diritto comunitario, a condizione che la gara per la scelta del socio privato della società affidataria sia espletata nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

In particolare, al fine di non violare i principi di trasparenza e concorrenza in materia di affidamento di pubblici contratti e concessioni, la gara non deve soltanto mirare alla scelta del socio privato, ma anche – tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l’amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa – allo stesso affidamento dell’attività da svolgere.

Le prestazioni relative ai servizi da svolgere devono essere concretamente, precisamente, temporalmente ed oggettivamente specificate nel bando di gara poiché altrimenti, è evidente, sarebbe agevole l’aggiramento delle regole pro-competitive a tutela della concorrenza.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che i criteri di scelta del socio privato non devono riferirsi esclusivamente al capitale da quest´ultimo conferito, ma anche alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire.

Considerato che, nel caso di specie, il servizio pubblico previsto in sede di procedura di scelta del socio privato non era specificamente individuato nel trasporto e gestione di rifiuti, i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato del comune.


Richiedi informazioni