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Giur. Toscana, sent. n. 91 – Mancato ricorso ad una procedura competitiva di evidenza pubblica


La violazione delle regole della concorrenza determina (oltre alla lesione degli interessati a partecipare alla gara) una perdita della possibilità per l’amministrazione di scegliere tra le migliori offerte, con conseguente dispendio di risorse pubbliche.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 91 depositata il 30 marzo 2016.

Nel caso di specie un comune aveva affidato direttamente dei servizi pubblici a una “società mista” con socio privato, avente rilevante partecipazione, scelto senza evidenza pubblica e partecipato da società fiduciarie.

La società, a sua volta, aveva disposto il (ri)affidamento dei servizi oggetto di convenzione ad altri soggetti privati, senza ricorrere ad alcuna procedura di evidenza pubblica, lucrando sul differenziale tra l’ammontare dei corrispettivi liquidati dal comune e l’ammontare dei corrispettivi liquidati alla Società che materialmente aveva provveduto alla esecuzione delle attività.

Come evidenziato dai giudici contabili, il ricorso ad una procedura competitiva di evidenza pubblica avrebbe consentito all’amministrazione di ottenere un risparmio di denaro pubblico.

L’illegittimità di tale affidamento, causativo del danno erariale, è stato addebitato al Responsabile dell’ufficio finanziario, che aveva omesso gli elementari e dovuti controlli in ordine ai rilevanti importi versati dall’ente, al segretario generale, tenuto a prestare comunque la sua “collaborazione” ed a fornire la sua assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’ente, nonché al Sindaco quale responsabile ultimo della legittimità dell’omessa vigilanza sull’andamento della gestione dei servizi comunali e dello svolgimento dell’azione amministrativa dell’ente.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Toscana sent. n. 91-2016

 

 


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