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Trentino Alto Adige, del. n. 6 – Decesso persona indigente: competenza per le spese funerarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto criterio di ripartizione delle spese funerarie tra il Comune di ultima residenza e il Comune presso il quale si verifica il decesso di persona indigente (in caso di ricovero in struttura sanitaria assistenziale sovracomunale), ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

I magistrati contabili del Trentino Alto Adige, con la deliberazione 6/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno evidenziato che l’articolo 6, comma 4, della legge 328/2000 dispone che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

Secondo i magistrati contabili tale disposizione, interpretata in modo letterale e sistematico, riguarda, evidentemente, le sole spese inerenti al ricovero nelle strutture assistenziali (per l’eventuale integrazione economica), configurandosi quindi come un’eccezione alla generale regola per cui il Comune di residenza si occupa di tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini.

Per quanto attiene, invece, alle spese funerarie l’articolo 1, comma 7-bis, della Legge n. 26/2001, dispone che “la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi”.

Inoltre, in base a quanto prescritto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 130/2001 “Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione…”.

I servizi funerari rivestono, quindi, carattere di gratuità esclusivamente nei casi tipizzati dalla normativa (decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari).

Pertanto, qualora venga accertata la ricorrenza di tali presupposti, gli oneri di cui trattasi graveranno necessariamente sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura, qualora il deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi in tale ipotesi del “Comune di ultima residenza”, ovvero del “Comune di residenza in vita”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Trentino Alto Adige del. n. 6-16


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