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Piemonte, del. n. 23 – Tirocinio formativo: rientra nell’aggregato della spesa di personale


Un sindaco ha chiesto se il sussidio economico erogato in relazione allo svolgimento di tirocini formativi rientri nell’aggregato delle spese di personale ai fini dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 23/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno ricordato che l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 si riferisce a “contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio”.

La locuzione “altri rapporti formativi” utilizzata dal legislatore ricomprendere al suo interno qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico dell’ente pubblico.

Il tirocinio formativo, pur non costituendo un rapporto di lavoro vero e proprio, instaura un rapporto tra l’amministrazione e il tirocinante dal quale derivano specifici obblighi e diritti e che, aldilà della tipologia contrattuale o convenzionale adoperata per la sua nascita, instaura una relazione che può considerarsi rientrante nel concetto di rapporto formativo in senso ampio (in senso conforme, Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna, del. n. 268/2013).

Di conseguenza, la spesa per i tirocini deve essere ricondotta nell’ambito di quella per il personale relativa a contratti di formazione-lavoro e ad altri rapporti formativi e, quindi soggiace ai limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Sono fatti salvi i casi (specificamente previsti dalla novella legislativa di cui all’art. 3 comma 9 lett. b) del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014) in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea, e nei limiti della quota finanziata da altri soggetti nell’ipotesi di cofinanziamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 23-16

 


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