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Lombardia, del. n. 77 – Modalità di finanziamento di un debito fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere all’avanzo di amministrazione per la copertura finanziaria di un debito fuori bilancio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 77/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 marzo, hanno evidenziato che è possibile provvedere alla copertura del debito fuori bilancio mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile nel pieno rispetto dei presupposti previsti dall’articolo 187 del Tule, secondo il quale “la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio […] per la copertura dei debiti fuori bilancio […]”; il comma 3 bis, aggiunge che “l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193”.

In ordine all’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo dell’anno precedente, il principio contabile applicato della competenza finanziaria (principio 9.2 dell’allegato 4.2) precisa che “La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall’articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 77-16


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