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Integrazione dell’offerta con plico successivo: possibile se tempestiva


In assenza di previsioni ostative nella legge di gara, il concorrente ad una procedura di affidamento può integrare la propria offerta con una pluralità di plichi, al fine di ovviare ad eventuali omissioni altrimenti insanabili, purché ciò avvenga nel rispetto del termine previsto dal bando di gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1052 del 16 marzo 2016, con la quale ha accolto il ricorso proposto da una società che era stata esclusa da una gara per aver presentato la propria domanda di partecipazione in due distinti plichi, il secondo dei quali, contenente la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, era stato prodotto ad integrazione del primo.

Nello specifico, detta esclusione era stata motivata dalla stazione appaltante con riferimento all’asserita parzialità e non unicità dell’offerta presentata dalla concorrente, la quale avrebbe dovuto essere inscindibilmente predisposta in un unico plico.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, i concorrenti hanno l’obbligo di far pervenire la domanda di partecipazione completa di tutti gli elementi indicati nella legge di gara entro il prescritto termine.

Nessuna specifica regola impone ai concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, di presentare la domanda di partecipazione in un unico plico (Cons. di Stato, sez. III, sent. 3612/2013).

L’articolo 11, comma 6, del d.lgs. 163/2006 prevede che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”.

Tale divieto concerne il caso in cui una medesima concorrente manifesti due autonome volontà negoziali, e non già quando ne sia integrata una iniziale.

Di conseguenza, in mancanza di una espressa sanzione collegata in modo diretto a siffatta unicità, la regola di gara deve essere interpretata nel senso del favor partecipationis.

 


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