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Appello centrale, sent. n. 609/2015 – Danno erariale per la banca che svolge il ruolo di advisor nei confronti dell’ente


L’istituto bancario che svolge il ruolo di advisor (consulente) nei confronti dell’ente locale in materia di indebitamento e di politiche di gestione del bilancio è assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei conti ed alla azione erariale per i danni eventualmente cagionati alle casse comunali in dipendenza delle valutazioni e soluzioni fornite, non economicamente convenienti per l’ente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 609 depositata il 16 dicembre 2015, con la quale è stato confermato il disposto della sentenza non definitiva/ordinanza della sezione Toscana (236/2014) che aveva già ritenuto la propria giurisdizione asserendo che il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione (che è appunto il presupposto per incardinare la giurisdizione contabile) è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo all’ente, si trovi investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della stessa amministrazione, venendo conseguentemente a inserirsi nella sua organizzazione e ad assumere particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (ex multis, Cassa. Sez. un. Civ nn. 10062/2011 e 10137/2012).

Nel caso di specie l’ente aveva affidato all’istituto bancario l’incarico di “advisor arranger” per la gestione del debito comunale nonché per la valutazione della possibilità (e convenienza) di estinguere alcuni mutui precedentemente assunti.

Dagli accertamento svolti dalla procura, con l’ausilio di un esperto della materia e della guardia di finanza, era emerso che la proposta del consulente finanziario aveva comportato un peggioramento delle condizioni delle casse comunali, atteso che l’ente aveva sottoscritto un contratto derivato non corrispondente alle sue necessità, così sostenendo costi ingiustificati e considerevoli senza raggiungere gli obiettivi prefissati.

La procura aveva chiesto la condanna della banca e dei dirigenti dei sevizi finanziari dell’ente.

Come confermato dai giudici d’appello, la tipicità delle azioni che l’advisor deve porre in essere è tale da porre in risalto il suo inserimento nella organizzazione dell’ente pubblico con l’assunzione di particolari vincoli ed obblighi funzionali atti ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali.

I consulenti finanziari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, sono tenuti a rispettare alcune norme di condotta e di relazione.

In particolare, devono “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati” (art. 21 comma 1 lett. a T.u.f.), nonché fornire “al cliente o potenziale cliente informazioni corrette, chiare, non fuorvianti e sufficientemente dettagliate affinché il cliente o potenziale cliente possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti e dello specifico strumento finanziario raccomandato e possa adottare decisioni di investimento informate” (art. 12 comma 1 lett. a) reg. n. 17130/2010).

Inoltre, uno dei principali doveri che fanno capo ai consulenti finanziari è la c.d. “valutazione di adeguatezza”.

Il regolamento dispone infatti che i consulenti finanziari “valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate” (art. 12 comma 1 lett. c) reg. n. 17130/2010).

Il rapporto tra il consulente finanziario e il cliente, dunque, non può essere ridotto ad un mero contenuto informativo o genericamente consulenziale, soprattutto in considerazione della complessità dell’ingegneria finanziaria, comprensibile solo agli addetti ai lavori.

Tra l’ente pubblico e il consulente finanziario intercorre, dunque, un vero e proprio rapporto di servizio, in ragione del fatto che la valutazione svolta dall’advisor assume un valore determinante e sostanziale nel procedimento di formazione della volontà dell’ente.

E ciò è sufficiente ad incardinare la giurisdizione del Giudice contabile.

Leggi la sentenza
CC Sez. I Giurisd. Centrale Appello sent. n. 609-2015

 


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