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Incarico di commissario di gara esterno: esclusa la preventiva autorizzazione se gratuito


Il dipendente pubblico, nominato componente esterno della commissione giudicatrice di gara, non deve essere preventivamente autorizzato ad assumere l’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui sia prevista la corresponsione di un mero rimborso spese.

Questo il principio espresso dal Tar Umbria con la sentenza n. 217 del 1° marzo 2016, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da una società, classificatasi al terzo posto, che aveva richiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara deducendo la violazione dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

In particolare, era stato contestato il fatto che un membro esterno della commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti, non era stato preventivamente autorizzato all’assunzione dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Era stata quindi dedotta la nullità dell’incarico conferito e l’illegittimità della costituzione dell’organo valutativo e, di conseguenza, l’invalidità di tutta l’attività di gara, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, l’autorizzazione deve essere anticipatamente richiesta dai dipendenti pubblici solamente per lo svolgimento d’incarichi retribuiti.

L’inosservanza dell’obbligo di previa autorizzazione comporta per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, sia sanzioni disciplinari che la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001, che prescrive il versamento dei compensi indebitamente percepiti all’amministrazione di appartenenza.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del d.lgs. 165/2001 il conferimento dell’incarico, senza la previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, è nullo di diritto.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, tuttavia, non rientrano nell’obbligo di preventiva autorizzazione gli incarichi gratuiti, per i quali sia previsto solo la corresponsione di un rimborso delle spese documentate.

Tali incarichi, così come tutti gli altri delineati dal comma 6, articolo 53, del d.lgs. 165/2001 (tra cui la partecipazione a convegni e la collaborazione a giornali, riviste e simili) risultano dunque esclusi dal prescritto regime autorizzatorio ed oramai liberalizzati, fermo naturalmente restando il rispetto da parte del dipendente pubblico dell’orario di servizio e degli ulteriori doveri.

Si evidenzia, tuttavia, che gli incarichi gratuiti, anche se non soggetti ad autorizzazione, devono comunque essere comunicati all’ente di appartenenza, ai fini degli adempimenti in tema di anagrafe tributaria degli incarichi previsti dal comma 12 dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001.

 

 

 


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