Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Giur. Puglia, sent. n. 90 – Illecita retribuzioni di deleghe relative a funzioni istituzionali


La retribuzione di una delega comunque connessa all’espletamento di funzioni istituzionali configura un illecito erariale, in quanto effettuata in violazione del basilare principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 90 depositata il 7 marzo 2016, con la quale sono stati condannati il Direttore generale, nonché il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario di una Asl (questi ultimi per aver reso i pareri di competenza) perché avevano riconosciuto e successivamente erogato indistintamente ai dirigenti apicali della Asl un compenso aggiuntivo per le deleghe conferite in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex articolo 16 del d.lgs. 81/2008.

Come evidenziato dai giudici contabili, l’erogazione di emolumenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione per l’espletamento di funzioni interne del tutto necessarie ed attribuite in ragione della posizione organizzativa ricoperta è illegittima, in quanto frontalmente confliggente con il principio di onnicomprensività della retribuzione e con la correttezza e trasparenza che deve caratterizzare l’organizzazione dei pubblici uffici.

L’art. 24 del d.lgs. 165/2001, testualmente recita al comma 3: “Il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva… remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti…nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.

Tale norma ha rafforzato il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

Nel caso di specie, nonostante l’ente avesse avviato il recupero delle somme attraverso trattenute stipendiali sui dirigenti beneficiari degli emolumenti non dovuti, si erano manifestate rilevanti difficoltà per il recupero integrale delle somme, in particolare in merito al recupero nei confronti di tre dirigenti collocati a riposo e di uno in aspettativa per motivi elettorali.

Di tale somme indebitamente erogate e non recuperate sono stati ritenuti responsabili coloro che avevano concorso nella decisione di attribuire un compenso alle deleghe.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Puglia sent. n. 90-2016

 

 


Richiedi informazioni