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Giur. Liguria, sent. n. 22 – Danno da disservizio per connessione abusiva ad Internet


Il dipendente pubblico che durante l’orario di servizio naviga in Internet per motivi personali è tenuto a corrispondente all’ente la retribuzione dallo stesso ingiustamente percepita per il tempo di illecita connessione ad Internet.

Tale condotta, compromettendo l’efficienza e il buon andamento della p.a., determina anche un danno da disservizio.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Liguria, con la sentenza n. 22 depositata il 10 marzo 2016.

Nel caso di specie un dipendente era stato condannato per il reato di cui all’articolo 314 c.p.c., peculato d’uso, perché aveva abusivamente installato, sul PC in uso per ragioni d’ufficio, un sistema operativo estraneo, con il quale effettuava sessioni di navigazioni in internet e molteplici accessi al social network Facebook, per fini personali del tutto estranei alle esigenze di servizio, incompatibili con lo svolgimento dell’attività d’ufficio.

Per i medesimi fatti il dipendente era stato sottoposto a procedimento disciplinare, al termine del quale gli era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per gg. 20.

I giudici contabili hanno accolto la domanda della Procura, evidenziando che l’erogazione della retribuzione presuppone l’esclusiva destinazione dell’orario di lavoro al servizio dell’amministrazione di appartenenza.

Il dipendente è stato quindi condannato a restituire la retribuzione percepita durante gli archi temporali nei quali il computer era stato utilizzato per visitare siti non istituzionali.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Liguria sent. n. 22-2016

 


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