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Toscana, del. n. 28 – Stabilizzazione personale precario


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale precario, ex articolo 4, comma 6-quater del d.l. 101/2013.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 28/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno ricordato che la legge di stabilità per il 2015 ha provveduto espressamente a prorogare il termine finale previsto per il procedimento (con passaggio dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) solo con riferimento ai commi 6, 8 e 9 dell’articolo 4 del d.l. 101/2013, senza considerare il comma 6-quater.

Nello specifico il comma 6-quater, limitatamente agli anni 2013, 2014 e 2015, prevede, solo per le regioni ed i comuni che abbiano proceduto a bandire nel triennio 2007-2009 concorsi con quota di riserva non inferiore al 60% dei posti in favore di soggetti già assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi del richiamato art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), la facoltà di procedere “in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo […] all’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni”.

Si tratta, dunque, di un’eccezione, specificativa del disposto di cui al comma 6, per la quale il legislatore ha previsto un’applicazione “in via prioritaria”, nell’intento di stabilizzare in tempi più rapidi i lavoratori coinvolti nei processi assunzionali agevolativi dei c.d. “co.co.co.”.

Tale circostanza, unitamente alla mancata proroga del termine finale di efficacia, indica la volontà legislativa di non prolungare l’applicabilità dell’iter di stabilizzazione di cui al comma 6-quater, delineato espressamente come eccezionale rispetto alla procedura di assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 6 e, comunque, non collegato con le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, tanto da non potersi affermare neppure una proroga “funzionale” per analogia.

Di conseguenza, “l’assunzione nel 2015 di un dipendente non appartenente alla qualifica dirigenziale, in applicazione dell’art. 4, comma 6-quater, del d.l. n. 101/2013 non può, dunque, avere luogo”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 28-16

 

 


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