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Rifiuti: la concreta gestione e organizzazione del servizio è di competenza del dirigente


La competenza ad adottare i provvedimenti inerenti l’organizzazione e gestione del servizio di ritiro e conferimento dei rifiuti è del dirigente e non del Sindaco.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 438 del 3 marzo 2016, con la quale è stata rilevata l’illegittimità, per incompetenza, di una ordinanza adottata dal Sindaco di divieto di pubblicità sull’intero territorio comunale, mediante affissione di manifesti su beni pubblici in generale e di volantinaggio.

Come ribadito dai giudici amministrativi, l’articolo 107 del Tuel riserva alla competenza dei dirigenti l’intera gestione amministrativa dei Comuni, con un’ampia formula secondo la quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.

Al contrario, il potere di ordinanza del Sindaco, previsto dall’articolo 54 del Tuel, presuppone la necessità e l’urgenza “di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

Di conseguenza, la regolazione delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, in una specifica e circoscritta zona del territorio comunale, in quanto concernente la concreta gestione e organizzazione di un servizio pubblico, compete agli organi dirigenziali e non al Sindaco (Tar Sardegna, sent. n. 1018/2015; Tar Calabria, Sez. I, sentenza n. 714/12).

 


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