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Abruzzo, del. n. 57 – Capacità assunzionale ente non soggetto al patto di stabilità interno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare la capacità assunzionale derivante da una cessazione avvenuta nel corso del 2012 per assumere un dipendente a tempo indeterminato nell’anno 2016.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 57/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno ricordato che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 (derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, come nel caso di specie) nel rispetto dei soli vincoli di finanza pubblica, senza che rilevino le diverse limitazioni poste dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, finalizzate al riassorbimento del personale sovrannumerario delle province.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 57-16

 


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