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Affidamento gestione canile municipale: illegittima la gara riservata alle cooperative sociali


Il servizio di gestione del canile municipale rientra nell’ambito dei servizi pubblici, in quanto fa riferimento ad attività di servizio indirizzate alla collettività indeterminata dei comuni cittadini, secondo un’ottica trilaterale aperta ai terzi fruitori e difforme dallo scambio sinallagmatico e strettamente bilaterale tra amministrazione appaltante e privato appaltatore, tipico della “fornitura di beni e servizi” .

Trattandosi di servizio pubblico non è possibile procedere né con l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, né con l’indizione di una gara d’appalto riservata alle cooperative sociali.

Questo il principio espresso dal Tar Piemonte con la sentenza n. 306 del 3 marzo 2016, con la quale è stata ritenuta illegittima la scelta operata da un ente di limitare la selezione per l’affidamento della gestione del canile municipale alla specifica categoria delle cooperative sociali di cui all’art. 1, lett. b), della legge n. 381/1991.

Come evidenziato dai giudici amministrativi la norma di cui all’articolo 5 della legge 381/1991 consente agli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi – in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 163/2006, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

L’utilizzo dello strumento convenzionale, derogando ai principi generali di massima apertura al mercato e di tutela della concorrenza sottesi alle regole dell’evidenza pubblica, riveste valenza eccezionale ed in quanto tale va sottoposto ad una lettura restrittiva.

In particolare, la riserva di partecipazione posta dalla norma può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della p.a., cioè a dire erogati a favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa.

Al contrario, la gestione del canile è un servizio pubblico.

In assenza dei presupposti applicativi della legge 381/1991, pertanto, tanto l’affidamento diretto quanto la gara riservata si rivelano soluzioni prive di legittima base normativa.

 

 


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