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Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 172 – Responsabilità contabile: il decorso del termine prescrizionale


Gli atti che non hanno natura processuale, quali l’invito a dedurre, producono i loro effetti (tra i quali l’interruzione della prescrizione) sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale.

A tali atti non si applica la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna con la sentenza n. 172 depositata il 31 dicembre 2015.

Nel caso di specie la Procura aveva convenuto in giudizio il Direttore generale dell’Inail per il danno erariale derivante dall’acquisto di un immobile in sede regionale, in relazione a due distinte fattispecie: un “danno da sovrapprezzo”, consistito nell’acquisizione di un immobile per il quale era stato pagato un corrispettivo sproporzionato e non rispondente al suo reale valore di mercato, ed un “danno da sovradimensionamento”, consistito nel ridotto ed irrazionale utilizzo di un immobile sovradimensionato rispetto alle reali esigenze dell’Istituto.

I giudici contabili hanno, tuttavia, dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità, in quanto l’invito a dedurre, dopo un primo tentativo di notificazione, non andato a buon fine a seguito dell’irreperibilità del destinatario, era stato notificato quando il termine prescrizionale era ormai maturato.

Come ribadito dai giudici contabili, per il computo del quinquennio assume rilievo il momento in cui l’atto idoneo a costituire in mora il debitore sia giunto a conoscenza legale del destinatario e non già quello, antecedente, in cui esso sia stato consegnato da parte della Procura all’ufficio incaricato della notifica.

Sicché costituisce onere di diligenza del Procuratore curare e monitorare il buon fine della notifica, tanto più nel caso delle notorie “disfunzioni dell’organizzazione degli ufficiali giudiziari”.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Emilia Romagna sent. n. 172-2015

 

 


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