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Lombardia, del. n. 62 – Procedura acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto, totale o parziale, di un compendio immobiliare, deliberato nel 2012, ovvero all’annullamento in autotutela degli atti già adottati al riguardo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 62/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, in quanto diretto ad ottenere un “avallo preventivo della magistratura contabile in riferimento alla conclusione di specifici atti gestionali” hanno evidenziato che l’articolo 12, comma 1-ter, del d.l. 98/2011, stabilisce specifiche condizioni per procedere all’acquisto di immobili da parte degli enti locali (l’indispensabilità e l’indilazionabilità), disciplina la procedura per l’attestazione della congruità del prezzo e, infine, prevede una peculiare pubblicità per l’acquisto medesimo (Corte dei conti, sez. Piemonte nn. 154/2015, 146/2015 e 191/2014; sez. Lombardia, del. n. 310/2015; sez. Liguria, del. n. 10/2015)

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 62-16

 


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