Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 61 – P.E.E.P.: trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 31, comma 48, della legge 448/1998 concernente la determinazione del corrispettivo per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie concesso sulle aree comprese nei Piani di edilizia economica popolare (P.E.E.P.) ai sensi dell’articolo 35, della legge n. 865/1971.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 61/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno evidenziato che il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sulle aree interessate dai Piani di edilizia economica popolare (P.E.E.P.) deve essere determinato nella convenzione stipulata tra l’ente locale e il concessionario sulla base dei criteri definiti dall’articolo 35, della legge n. 865/1971.

In particolare, la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare.

Ciò al fine di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell’Amministrazione.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il corrispettivo per le opere di urbanizzazione sia stato determinato in misura pari al costo della loro realizzazione da parte dell’ente locale e questo sia stato già versato per intero dal concessionario all’atto del riconoscimento del diritto di superficie, il relativo ammontare rivalutato deve essere detratto dal valore venale nella misura in cui tale valore tenga conto anche dell’incremento derivante dall’urbanizzazione primaria e secondaria dell’area.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 61-16

 


Richiedi informazioni