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Lazio, del. n. 43 – Polizia locale: ripetibilità del contratto stagionale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare l’unità di personale di vigilanza a tempo parziale del comune limitrofo.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 43/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno evidenziato che in relazione al personale di polizia municipale opera l’eccezione di cui all’articolo 5, comma 6, del d.l. 78/2015, che consente forme di reclutamento a condizione che si tratti di personale stagionale, assunto a tempo determinato e per un periodo di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili nell’anno solare, ma ripetibili, con nuovo contratto stagionale, negli anni a venire.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la clausola di garanzia della non prorogabilità dei cinque mesi del lavoro stagionale è diretta ad evitare forme di aggiramento del divieto di assunzione, “con qualsiasi altra forma contrattuale”, fino al completamento del personale di polizia provinciale.

Pertanto, il divieto di proroga non attiene alla prorogabilità intesa come ripetibilità del contratto stagionale negli anni a venire, bensì alla ripetizione del contratto di polizia municipale di cinque mesi in cinque mesi nel medesimo anno.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 43-16

 


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