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Giur. Puglia, sent. n. 63 – Responsabilità per discontinua presenza in servizio


La condotta fraudolenta del dipendente che attesta falsamente la sua presenza in servizio, omettendo di annotare sul “ruolino di marcia”, in dotazione al mezzo utilizzato per gli spostamenti, le reiterate interruzioni dal servizio per motivi di natura squisitamente privata o edonistica, determina un danno patrimoniale ed un danno all’immagine all’ente datore di lavoro.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 63 depositata il 24 febbraio 2016.

Nel caso di specie un dipendente di una società pubblica, con le mansioni di operaio addetto alla pulizia ed allo spazzamento delle strade urbane, era stato condannato dal giudice penale a causa della sua condotta contraria ai doveri di servizio, considerato che, durante l’orario di lavoro, si era intrattenuto ripetutamente presso pubblici esercizi dove si somministravano bevande alcoliche nonché presso la sua abitazione, senza far risultare l’interruzione del lavoro.

In particolare, approfittando delle peculiari mansioni cui era addetto (da svolgersi nella pubblica via, al di fuori di un diretto ed assiduo controllo del datore lavoro), il dipendente autocertificava l’ininterrotta presenza in servizio attraverso la compilazione del ruolino di marcia in dotazione al mezzo utilizzato per gli spostamenti, senza annotare le lunghe pause effettuare, così da non consentire all’azienda di conteggiare correttamente il tempo lavorato.

I giudici contabili hanno accolto la pretesa risarcitoria promossa dalla procura, condannando il dipendente a risarcire alla società sia il danno patrimoniale (determinato in base al numero ed alla durata delle indebite interruzioni dell’attività lavorativa) che il danno all’immagine (derivante dalla diffusione della notizia delittuosa sui principali quotidiani locali tematici).

Al riguardo, come autorevolmente osservato dalla Corte di Cassazione, anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il fatto lesivo determini una diminuzione della credibilità e del prestigio del soggetto pubblico.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Puglia sent. n. 63-2016

 

 

 

 

 


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