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Sardegna, del. n. 21 – Impatto della riduzione dell’aliquota IRAP sulla spesa per il personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di non vedersi addebitato per il 2015 il mancato rispetto del tetto di spesa in materia di personale essendo lo stesso dipeso dalle modifiche normative introdotte dal Legislatore regionale che, dopo avere previsto la riduzione dell’aliquota IRAP per il triennio 2013/2015, ha ridotto l’ambito temporale di vigenza del beneficio alle sole annualità 2013 e 2014.

L’ente ha premesso che la L.R. n. 12/2013, articolo 2, ha previsto la riduzione del 70% dell’aliquota IRAP.

Tale riduzione era stata inizialmente fissata per le annualità 2013, 2014 e 2015.

Il beneficio in questione è stato successivamente circoscritto alle sole annualità 2013 e 2014.

Infatti, con la L.R. n. 5/2015, a decorrere dall’1.1.2015, l’aliquota IRAP è stata riportata alla misura ordinaria.

La circostanza che la Regione Sardegna abbia nel tempo modificato l’aliquota Irap ha influenzato negativamente l’andamento della spesa di personale, determinando il rischio di possibili violazioni del tetto di spesa normativamente previsto.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 21/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 marzo, hanno ribadito che il ripristino con Legge regionale dell’aliquota IRAP ordinaria, non può giustificare ex se il superamento dei limiti di spesa per il personale qualora l’ente, nel periodo transitorio, avvantaggiandosi della riduzione della predetta aliquota, abbia fatto scelte gestionali che hanno comportato nuove e ulteriori spese per il personale destinate a produrre nel tempo effetti finanziari.

Ciò anche in considerazione della circostanza che i risparmi conseguenti alla riduzione dell’aliquota IRAP avrebbero dovuto essere utilizzati, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della L.R. 12/2013, per finanziare interventi a contrasto della povertà e progetti, per loro natura di durata temporanea, per l’occupazione.

Di conseguenza, qualora neutralizzando l’aumento IRAP, residui un incremento della spesa per il personale, lo stesso lo stesso non può essere ricondotto all’intervento del Legislatore regionale ma a scelte amministrative che incautamente non hanno tenuto in debita considerazione la transitorietà del regime di favore.

Viceversa, qualora neutralizzando l’aumento dell’IRAP non si registri alcun incremento dell’aggregato spesa per il personale e il superamento dei limiti sia dovuto esclusivamente alla quota di riespansione dell’IRAP, la violazione della disciplina vincolistica non potrà essere imputata all’Ente e allo stesso non potranno essere applicate le conseguenze previste dall’articolo 1, comma 555ter, della legge 296/2006.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 21-16

 

 


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