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Gare: commistione tra requisiti soggettivi di ammissione e criteri di valutazione dell’offerta


Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è possibile includere, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla qualità soggettiva dell’impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati).

In altri termini, i criteri afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione devono premiare la qualità del progetto in relazione all’oggetto della gara.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Latina, con la sentenza n. 19 del 20 gennaio 2015.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva previsto un punteggio massimo di 60 punti per l’offerta economica e 40 punti per l’offerta tecnica.

Dei 40 punti dell’offerta tecnica, 20 derivavano dal contenuto dell’offerta tecnica e altri 20 dal possesso di certificati e procedure relative alla gestione ambientale e alla gestione della sicurezza.

Tale previsione viola il divieto generale di commistione fra requisiti soggettivi ed elementi di valutazione dell’offerta tecnica.

Come ribadito dai giudici amministrativi, il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara non preclude, in assoluto, la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto.

Tuttavia tale possibilità è da ritenere ammessa soltanto:

a) se aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta;

b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

 


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