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Friuli, del. n. 158 – Società in house: acquisizione quote sociali dismesse


Il direttore generale di una società pubblica in house ha chiesto un parere in merito alla problematica dell’acquisto di partecipazioni dismesse da un Ente socio.

La società ha premesso che uno degli enti partecipanti al capitale, al fine di reperire risorse finanziarie per ripristinare i propri equilibri di bilancio, ha manifestato l’intenzione di dismettere una parte delle azioni in suo possesso.

Sia la ricerca di un compratore esterno che l’offerta ai soci attuali si sono rivelate infruttuose.

La società, pertanto, ha chiesto se sia necessariamente tenuta a dar corso alla procedura ex articolo 2357 c.c.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 158/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio 2016, hanno ricordato che la disciplina pubblicistica introdotta in tema di razionalizzazione consente all’ente pubblico socio, che non sia riuscito a dismettere la propria partecipazione in società operanti in settori non strategici, se non addirittura inutili e non coerenti con le finalità istituzionali, di farsi liquidare dalla società partecipata il valore del suo investimento in base ai criteri fissati dall’art.2437-ter, secondo comma, del codice civile.

In base al rinvio a tale norma codicistica, quindi, il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali intende procedere alla dismissione secondo un valore di liquidazione delle azioni che è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

Con tale previsione, quindi, si è introdotta una forma di liquidazione peculiare rispetto ai presupposti stabiliti nel codice civile per il recesso, introducendo ex lege una ipotesi speciale valida solo per le società partecipate da enti pubblici, ulteriore rispetto a quelle ordinarie contemplate dall’art. 2437 c.c.

Peraltro, in base all’articolo al comma 569 bis della legge 147/2013, introdotto dal d.l. 78/2015, “la competenza relativa all’approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all’assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace”.

Sarà quindi necessario procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci.

La decisione di dismissione di partecipazioni adottata dall’ente pubblico partecipante al capitale di una certa società, pertanto, dovrà trovare un recepimento dagli altri soci della società partecipata, chiamati ad adottare misure volte alla cessazione della qualità di socio.

In conclusione, quindi, in caso di deliberazione di dismissione di una partecipazione adottata da un ente pubblico territoriale, dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per i provvedimenti relativi alla cessazione della qualità di socio e per la liquidazione della partecipazione in base ai criteri fissati dall’art.2437-ter cod. civ., essendo rimesso all’ambito gestionale dell’organo amministrativo l’eventuale esperimento di rimedi processuali innanzi al Giudice competente.

Come evidenziato dai magistrati contabili, le decisioni assunte dall’Ente (e dall’assemblea dei soci) hanno influenza anche sul controllo.

Le azioni poste in essere dagli Enti pubblici partecipanti al capitale di società da dismettere sono infatti oggetto di valutazione da parte delle Sezioni, sia in sede di controllo ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005, che in sede di tutte le ulteriori attività ad essa demandate, incluso l’esame degli esiti dei piani di razionalizzazione che ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 190/2014 dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo 2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo FVG del. n. 158-15

 


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